Legge di Bilancio 2026. Legge n. 199/2025

Principali novità in materia di Lavoro Dipendente, Welfare e Previdenza

Circolare Informativa
Ciorra Consulting s.r.l.
GENNAIO 2026

Nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2025, n. 199recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 “.  

La novella legislativa interviene sull’ordinamento giuslavoristico attraverso alcune direttrici fondamentali, di seguito riassunte:

  • Riforma IRPEF e novità fiscali sul reddito da lavoro (rimodulazione aliquote IRPEF; detassazione rinnovi CCNL; dei premi di risultato; delle maggiorazioni e dividendi utili corrisposti ai lavoratori nuove soglie per buoni pasto, etc.).
  • Previdenza Complementare e Trattamento di Fine Rapporto (estensione dell’obbligo di conferimento degli accontamenti del TFR all’INPS; razionalizzazione della disciplina degli investimenti e delle prestazioni; incremento del tasso di adesione ai fondi pensione attraverso meccanismi di incentivazione fiscale sulla deducibilità dei contributi e revisione del meccanismo di silenzio-assenso per i nuovi assunti, etc.).
  • Genitorialità, Congedi e Sostegno alle Famiglie (Le modifiche comprendono il rafforzamento dei congedi parentali estesi fino a 14 anni di età e l’estensione da 5 a 10 giorni del congedo per malattia; prolungamento del contratto per sostituzione maternità; bonus mamme potenziato; priorità di accesso al part time agevolato con un esonero contributivo totale, etc.).
  • Incentivi alle assunzioni ed esoneri contributivi (esonero contributivo parziale ZES; esonero contributivo totale per le aggregazioni di imprese, nuovo esonero totale per le lavoratrici madri di tre figli, etc.)
  • Pensioni e Ammortizzatori sociali (nuove finestre pensionamento; Naspi anticipata; Ape sociale, rifinanziamento ammortizzatori straordinari, etc.)

Di seguito, si riporta una prima disamina delle principali novelle legislative intervenute in ambito giuslavoristico e previdenziale, con un breve accenno anche ad altre misure fiscali rilevanti per le aziende.

I. Riforma IRPEF e Novità fiscali sul Reddito da Lavoro

A) Nuova Struttura degli Scaglioni IRPEF

A decorrere dal 1° gennaio 2026, sono modificati gli scaglioni IRPEF secondo la seguente struttura:

Scaglione di RedditoAliquota
Fino a 28.000 euro23%
Da 28.001 a 50.000 euro33%
Oltre 50.001 euro43%

Tabella: Nuova Aliquota IRPEF 2026

Impatto economico: Il risparmio massimo sul secondo scaglione dovrebbe ammontare a 440 euro annui (scaglione tra 28.001 € e 50.000 €). Per redditi superiori a 50.000 euro, il vantaggio dovrebbe rimanere costante a 440 euro annui. La disposizione prevede una “sterilizzazione” per redditi complessivi annui superiori a 200.000 euro, tramite riduzione di 440 euro su specifiche detrazioni (oneri detraibili, erogazioni a partiti politici, premi assicurativi calamità).

B) Detassazione Incrementi retributivi da Rinnovi CCNL

Per gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nel corso del 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali collettivi sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, è riconosciuta un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali pari al 5%, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore.

Requisiti di applicazione:

  • Settore: privato esclusivamente
  • Reddito da lavoro dipendente 2025: non superiore a 33.000 euro
  • Decorrenza: anno 2026
  • Modalità: automatica, salvo rinuncia scritta

Nota operativa: L’agevolazione si applica a tutti gli incrementi retributivi 2026 derivanti da rinnovi CCNL sottoscritti nel periodo indicato, indipendentemente dalla percentuale di aumento (v tra gli altri aumenti disposti dal recente rinnovo del CCNL Telecomunicazioni).

C) Detassazione Premi di Produttività e Partecipazione agli utili

Per i premi di produttività e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili erogati negli anni 2026 e 2027, è applicabile un’imposta sostitutiva dell’1% entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. Le condizioni per l’aliquota di vantaggio dovrebbero restare quelle connesse al rispetto dei requisiti incrementali negli indicatori dei premi di risultato negoziati a livello aziendale con le OO.SS.

Vantaggio nella conversione a welfare aziendale: La conversione del premio di risultato in servizi di welfare consente al lavoratore di ricevere in servizi l’intero importo, senza ulteriori oneri contributivi. Esempio: un premio di 5.000 euro lordi corrisposto in welfare equivale a 5.000 euro in servizi netti, eliminando contributi INPS e imposte.

Nota: Tuttavia, la nuova aliquota agevolata verosimilmente diminuirà il tasso di conversione in welfare.

D) Utili ai lavoratori

Prorogata anche per il 2026 l’esenzione fiscale del 50% dei dividendi corrisposti ai lavoratori derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato entro il limite annuo di 1500 euro. L’estensione temporale in esame concerne la norma di cui all’articolo 6, comma 1, terzo periodo, della L. 15 maggio 2025, n. 76.  

E) Detassazione Maggiorazioni e Indennità per Lavoro notturno, festivo e a turni

Imposta Sostitutiva del 15% (Periodo d’Imposta 2026)

Per il periodo d’imposta 2026, sono assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali pari al 15% le somme corrisposte entro il limite annuo di 1.500 euro ai lavoratori dipendenti a titolo di:

  • Maggiorazioni e indennità per lavoro notturno (art. 1, comma 2, D.Lgs. 66/2003 e CCNL);
  • Maggiorazioni e indennità per lavoro prestato in giorni festivi e giorni di riposo settimanale (come individuati dai CCNL);
  • Indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni (previsti dai CCNL).

Destinatari: Lavoratori dipendenti del settore privato con reddito da lavoro dipendente 2025 non superiore a 40.000 euro. L’imposta è applicata dai sostituti d’imposta privati.

Esclusioni rilevanti:

  • Compensi che sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria (non rientrano nel campo di applicazione)
  • Premi di risultato e partecipazione agli utili (non concorrono al limite di 1.500 euro)
  • Lavoratori del settore turistico-ricettivo-termale (beneficiari di trattamento speciale – cfr. infra)

Adempimenti amministrativi: Il sostituto d’imposta applica l’imposta direttamente. Se il sostituto non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica per l’anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l’ammontare del suo reddito da lavoro dipendente 2025. Restano ferme le ordinarie regole contributive previdenziali e assistenziali.

F) Trattamento Integrativo Speciale nel Settore Turismo

Misura per il 2026 (1° gennaio – 30 settembre)

Per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del comparto turismo (inclusi stabilimenti termali), è riconosciuto un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione a:

  • Lavoro notturno;
  • Prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.

Caratteristiche:

  • Non concorre alla formazione del reddito (imponibile)
  • Riservato a lavoratori del settore privato con reddito da lavoro dipendente 2025 ≤ 40.000 euro
  • Riconosciuto su richiesta scritta del lavoratore
  • Il datore di lavoro compensa il credito maturato mediante F24.

Nota: Questa misura è cumulativa con altre agevolazioni, ma al termine del periodo (30 settembre 2026) i lavoratori del turismo ritornano alle regole generali sulle maggiorazioni (imposta sostitutiva 15% entro 1.500 euro).

G)  Welfare Aziendale e Buoni Pasto Elettronici

Aumento della Soglia di Esenzione per Buoni Pasto Elettronici

A decorrere dal 2026, il valore esente giornaliero dei buoni pasto erogati in forma elettronica passa da 8 euro a 10 euro, mentre restano invariati a 4 euro i buoni pasto in forma cartacea.

Vantaggi della forma elettronica:

  • Moneta privata accettata presso esercizi commerciali convenzionati
  • Non cedibile, non convertibile in denaro
  • IVA detraibile al 100% per il datore (nel caso di buoni elettronici; non detraibile per cartacei)
  • Costo 100% deducibile dal reddito aziendale
  • Rappresenta un’integrazione al reddito non concorrente alla formazione dell’imponibile

Applicabilità: I buoni pasto sono erogati senza obbligo (salvo previsione CCNL o accordi aziendali), alla totalità dei lavoratori o di una categoria.


II. Previdenza Complementare e Trattamento di Fine Rapporto

A) Incremento della Soglia di deducibilità

A decorrere dal periodo d’imposta 2026, la soglia annua di deducibilità dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari aumenta da 5.164,57 euro a 5.300 euro.

Soggetti beneficiari: Lavoratori dipendenti, autonomi e iscritti a gestioni previdenziali obbligatorie, per contributi versati volontariamente o dovuti in base a contratti e accordi collettivi.

B) Recupero Contributivo per “Nuovi Occupati” (Post-2006)

I lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006 possono, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, dedurre nei vent’anni successivi al quinto anno di partecipazione i contributi eccedenti il limite di 5.300 euro, per un importo pari all’ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni ma non effettivamente versati (e comunque non oltre il 50% del limite annuo, ossia 2.650 euro).

Decorrenza: 1° luglio 2026 (COVIP adeguerà le istruzioni entro tale data).

C) Iscrizione automatica alla Previdenza Complementare (Dal 1° Luglio 2026)

A decorrere dal 1° luglio 2026, i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione (esclusi i domestici) aderiscono automaticamente alla previdenza complementare, secondo le seguenti modalità:

  1. Individuazione della forma destinataria: L’adesione automatica opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi applicabili (territoriali o aziendali). In caso di più forme, si applica quella alla quale ha aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale. In assenza di accordi collettivi, si applica la forma pensionistica residuale.
  2. Conferimento del TFR: L’intero importo del TFR maturando è conferito alla forma di adesione automatica, salvo il lavoratore decida diversamente entro 60 giorni dalla prima assunzione.
  3. Diritto di scelta (60 giorni): Entro 60 giorni dalla data di prima assunzione, il lavoratore può:
    1. Rinunciare all’adesione automatica e conferire il TFR a un’altra forma pensionistica liberamente scelta;
    1. Mantenere il TFR secondo il regime ordinario (art. 2120 c.c.), senza adesione a forme complementari.
  4. Contribuzione: La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria se la retribuzione annuale lorda risulta inferiore all’assegno ordinario di invalidità INPS. Il datore di lavoro versa i contributi ordinari mensili secondo gli accordi.
  5. Comunicazione e versamenti: Il datore di lavoro comunica l’adesione automatica al fondo destinatario e avvia i versamenti dal mese successivo ai 60 giorni. I versamenti includono quanto dovuto dalla data di prima assunzione; l’adesione decorre da detta data.
  6. Informative del datore: Al momento della prima assunzione, il datore deve fornire al lavoratore informativa scritta su:
    1. Accordi collettivi applicabili in materia di previdenza complementare
    1. Meccanismo di adesione automatica
    1. Forma pensionistica destinataria dell’adesione automatica
    1. Diverse opzioni disponibili e relative scadenze
  7. Per Lavoratori Non di Prima Assunzione

Per lavoratori assunti successivamente, il datore di lavoro:

  • Fornisce informativa sui CCNL applicabili;
  • Verifica la scelta pregressa del lavoratore (con dichiarazione scritta);
  • Se il lavoratore ha adesione preesistente, informa sulla possibilità di indicare, entro 60 giorni, a quale forma destinare il TFR maturando da tale data (precisando che in difetto si applica il meccanismo di adesione automatica);
  • Conferisce il TFR per intero, salvo il lavoratore disponga diversamente (percentuale o altra forma);
  • Per lavoratori di prima iscrizione previdenziale anteriore al 29 aprile 1993, destinazione TFR non inferiore al 50% in assenza di accordi specifici

Decorrenza: 1° luglio 2026 (COVIP adeguerà le istruzioni entro tale data).

D)  Versamento al Fondo Tesoreria INPS (stop TFR in Azienda)

Nuove Soglie Dimensionali

A decorrere dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al versamento delle quote di TFR maturate e accantonate anche i datori che raggiungano o superino (o abbiano raggiunto o superato) la soglia di cinquanta dipendenti negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente al periodo di paga considerato.  Limitatamente al biennio 2026 e 2027 l’obbligo non opera se, nel medesimo anno solare, il personale in forza risulta inferiore ai 60 dipendenti

Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2032, saranno altresì tenuti al versamento delle quote di TFR al Fondo Tesoreria INPS anche i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore alle 40 unità, fermo restando il suddetto riferimento alla media annuale dell’anno precedente all’anno di volta in volta in corso. Nella disciplina finora vigente, per i datori già in attività al 31 dicembre 2006, il limite dimensionale in oggetto viene calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006; per gli altri datori, si prende a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività.

PeriodoSoglia di Addetti (media annua)
2026-2027Almeno 60 addetti
2028-2031Almeno 50 addetti
2032 e ss.Almeno 40 addetti

Tabella: Soglie Dimensionali Fondo Tesoreria INPS

Meccanismo di Versamento

Il contributo consiste nel versamento all’INPS del TFR maturato mensilmente dai lavoratori che scelgono di mantenerlo in azienda, unitamente ai contributi ordinari mensili.

In caso di cessazione del rapporto, l’azienda anticipa nel cedolino la somma depositata presso l’INPS e la recupera tra i crediti dello stesso mese.


III. Genitorialità, Congedi e Sostegno alle Famiglie

A) Estensione del Congedo Parentale

Il congedo parentale è esteso fino al compimento del 14° anno di età del figlio, ovvero fino a 14 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. La struttura previdenziale rimane articolata con indennizzazione variabile a seconda del periodo e delle quote fruibili.

B) Malattia del Figlio

Per ogni figlio:

  • Fino a 3 anni: diritto di astenersi dal lavoro senza limite annuo (per malattie documentate).
  • Tra 3 e 14 anni: diritto di astenersi per massimo 10 giorni lavorativi per anno.

Le assenze non sono retribuite, ma è prevista una forma di contribuzione figurativa. Ciascun genitore può usufruirne in modo alternato. Sono fatte eventuali previsioni migliorative del CCNL Applicato.

C) Assunzione in Sostituzione per Maternità (CTD)

In caso di assunzione di un lavoratore in sostituzione di una lavoratrice assente per congedo di maternità, il contratto può essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice al rientro, di durata non superiore al primo anno di età del bambino.

D) “Bonus Mamme” 2026

Beneficiarie e Importi

Alle lavoratrici madri dipendenti (escluso rapporto domestico) e autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, è riconosciuto dall’INPS, a domanda, un importo mensile di 60 euro, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, per i seguenti profili:

Con due figli:

  • Fino al compimento del decimo anno di età del secondo figlio
  • Reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui
  • Rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato

Con tre o più figli:

  • Fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo
  • Reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui
  • Rapporto di lavoro a tempo indeterminato (nel caso di autonome, senza limitazioni)

Modalità di Erogazione

Le mensilità relative al periodo gennaio – novembre 2026 sono erogate a dicembre 2026 in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità di dicembre medesimo.

Rilievo previdenziale: Le somme non incidono sulla determinazione dell’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).

E) Esonero Contributivo Pieno per Assunzione Donne Madri

Ai datori di lavoro privati che assumono dal 1° gennaio 2026 donne madri di almeno tre figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura del 100%, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

Durata dell’esonero:

  • Tempo determinato (anche in somministrazione): 12 mesi dalla data di assunzione
  • Trasformazione a tempo indeterminato: 18 mesi dalla data dell’assunzione originaria con contratto a termine
  • Assunzione diretta a tempo indeterminato: 24 mesi dalla data di assunzione

Esclusioni e cumulabilità:

  • Non applicabile ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato
  • Non cumulabile con altri esoneri ordinari
  • Compatibile senza riduzione con la maxi-deduzione del costo del lavoro (D.Lgs. 216/2023)

F) Diritto di Priorità nella Trasformazione a Part-Time Genitoriale

Al lavoratore dipendente con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo (senza limiti di età in caso di figli con disabilità), è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale (orizzontale o verticale), o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto già part-time, con riduzione dell’orario di almeno quaranta punti percentuali.

Incentivo per i datori: Ai datori di lavoro privati che consentono la trasformazione senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, è riconosciuto, per un massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione, un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato su base mensile, con esclusione di INAIL.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero non si applica ai rapporti domestici e di apprendistato, né è cumulabile con altri esoneri ordinari.


IV. Incentivi alle assunzioni ed esoneri contributivi

A) Esonero Parziale Contributivo per Assunzioni 2026

Sono destinate risorse per gli anni 2026, 2027 e 2028 per il riconoscimento di un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (con esclusione dei premi INAIL) per un periodo massimo di 24 mesi, in relazione a:

  • Assunzioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
  • Trasformazioni nello stesso periodo da contratto a tempo determinato a tempo indeterminato

Modalità di attuazione: Con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, saranno disciplinati gli specifici interventi, i requisiti e le condizioni di spesa, tenendo conto della valutazione degli effetti occupazionali delle misure di esonero già adottate (D.L. 60/2024).

L’esonero dovrebbe essere previsto in favore di imprese operanti nelle regioni della “ZES unica Mezzogiorno” alla luce dell’incipit della norma “Al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile, di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno ( ZES unica ) e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali” (art. 1 comma 153 l. 199/2025), ma si attenderanno le specifiche amministrative per essere più precisi.

Dettagli operativi: Saranno forniti con decreto interministeriale e circolare INPS che definiranno quindi la platea di riferimento.

Queste misure dovrebbero essere aggiuntive rispetto al rinnovo degli incentivi del decreto coesione che il Governo ha “dichiarato” dovrebbero essere rinnovati con successivo decreto o in conversione del Decreto Milleproroghe. Tuttavia, ad oggi le misure non sono operative (neanche quelle del Decreto Coesione) e non è chiaro se potranno esserci anche incentivi per imprese non rientranti nella zona ZES (salvo quelli strutturali).

C) Nuovo incentivo per l’assunzione di lavoratrici madri – Vedi sopra.

D) Aggregazioni di imprese e tutela dell’occupazione

Vengono incrementati i limiti complessivi di spesa previsti per gli anni 2027 e 2028 in relazione ai benefici contemplati dalla disciplina sperimentale volta ad incentivare i processi di aggregazione delle imprese e la tutela occupazionale dei settori coinvolti.  

La disciplina, prevista l’art. 4-ter del DL n. 4/2024 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 28/2024, è volta a consentire alle nuove imprese, costituite attraverso processi di aggregazioni, e aventi un organico pari o superiore a 1.000 lavoratori, la possibilità di stipulare in sede governativa un accordo con le associazioni sindacali contenente un progetto industriale e di politica attiva, che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori, a fronte del quale il datore di lavoro riceve un esonero contributivo totale per i contributi a proprio carico per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite di importo annuo pari a 3.500 euro e di 2.000 euro per i successivi dodici mesi.  


V. Pensioni e Ammortizzatori Sociali

A) Adeguamento dei Requisiti Pensionistici alla Speranza di Vita

L’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico per l’adeguamento alla speranza di vita, decorrente dal 1° gennaio 2027, è applicato nella misura di un mese (invece del consueto incremento biennale). Il predetto incremento rimane fermo dal 1° gennaio 2028.

Esclusioni per lavoratori in professioni gravose e faticose: Non trovano applicazione gli incrementi di requisiti per:

  • Lavoratori dipendenti in professioni indicate nell’Allegato B (legge 205/2017) che svolgono da almeno 7 anni negli ultimi 10 (o 6 negli ultimi 7) attività particolarmente difficoltose e rischiose, con anzianità contributiva di almeno 30 anni
  • Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (D.Lgs. 67/2011), che soddisfano le condizioni stabilite e hanno almeno 30 anni di contributi

B) Estensione della Facoltà di Rinuncia all’Accredito Contributivo

La possibilità di rinunciare all’accredito della quota contributiva a proprio carico (meccanismo di incentivo al posticipo del pensionamento) è estesa ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti minimi per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2026.

Effetto: Consente ai lavoratori di accelerare l’accesso alla pensione di vecchiaia posticipando altri anni.

C) APE Sociale

Le disposizioni in materia di APE sociale (Ape social) si applicano fino al 31 dicembre 2026 per i soggetti che raggiungono una delle condizioni richieste al compimento del 63° anno e 5 mesi di età.

Limitazione della cumulabilità: Il beneficio non è cumulabile con redditi di lavoro dipendente o autonomo, eccetto redditi da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

D) Incremento delle Pensioni per Soggetti in Condizioni Disagiate

A decorrere dal 1° gennaio 2026, l’importo mensile delle pensioni in favore di soggetti in condizioni disagiate è incrementato di 20 euro, e l’importo annuo di 260 euro.

E) Rifinanziamento degli Ammortizzatori Sociali per il 2026

Sono stanziate risorse per l’anno 2026 al Fondo sociale per occupazione e formazione per:

  1. Lavoratori della pesca marittima: Indennità onnicomprensiva non superiore a 30 euro giornalieri in caso di sospensione dal lavoro derivante da arresto temporaneo (obbligatorio e non obbligatorio), anche per soci lavoratori di cooperative di piccola pesca
  2. Unità produttive in aree di crisi industriale complessa: Proroga al 2026 dell’esonero della contribuzione addizionale per garantire il completamento dei piani di recupero occupazionale (art. 44, comma 11-bis, D.Lgs. 148/2015)
  3. Imprese in crisi generale: Prosecuzione del trattamento di sostegno al reddito (art. 44, D.L. 109/2018), per massimo 12 mesi di autorizzazione complessiva
  4. Dipendenti ILVA: Prosecuzione dell’integrazione salariale (D.L. 243/2016) per il 2026
  5. Settore call center: Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito (art. 44, comma 7, D.Lgs. 148/2015)

Proroga CIGS straordinaria: Per imprese di interesse strategico nazionale con almeno 1.000 dipendenti che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale complessi non ancora completati, può essere autorizzata, a domanda e in via eccezionale, una proroga di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2026, in deroga agli articoli 4 e 22 del D.Lgs. 148/2015.

F) Modifica della Liquidazione Anticipata NASpI per Autoimprenditorialità

Il beneficio per l’incentivo all’autoimprenditorialità (liquidazione anticipata della NASpI) non è più erogato in unica soluzione. L’erogazione avviene in due rate:

  • 70%: prima rata (anticipata)
  • 30%: seconda rata, al termine della durata massima di fruizione della NASpI e comunque non oltre sei mesi dalla domanda, previa verifica della mancata rioccupazione e della titolarità di pensione diretta (escluso assegno ordinario di invalidità)

VI. Altre Misure per le Imprese-contribuenti: Riscossione e Contrasto all’Evasione

A) Definizione Agevolata dei Carichi 2000-2023

Debiti Idonei

I debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti da:

  • Omesso versamento di imposte risultanti da dichiarazioni annuali e attività di controllo (art. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973 e art. 54-bis e 54-ter DPR 633/1972)
  • Omesso versamento di contributi previdenziali INPS (con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento)

possono essere estinti versando solo il capitale e le spese per procedure esecutive e notificazione, senza interessi di mora, sanzioni, somme aggiuntive e aggio.

Modalità di Pagamento

Il pagamento avviene in unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure nel massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare:

  • Prime tre rate: 31 luglio 2026, 30 settembre 2026, 30 novembre 2026
  • Dalla quarta alla cinquantunesima: dal 31 gennaio 2027 in avanti, con scadenze il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno
  • Ultime tre rate: 31 gennaio 2035, 31 marzo 2035, 31 maggio 2035

In caso di pagamento rateale, sono dovuti interessi al 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026.

Adempimenti del Debitore

L’agente della riscossione rende disponibili, nell’area riservata del suo sito internet, i dati per individuare i carichi definibili. Il debitore manifesta la volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30 aprile 2026, apposita dichiarazione telematica, scegliendo contestualmente il numero di rate (entro il massimo di 54).

Scadenza: 30 aprile 2026 per la presentazione della richiesta.

B) Ritenuta sui Bonifici Inter-Aziendali (2028+)

A decorrere dal 1° gennaio 2028, è prevista l’applicazione di una ritenuta d’acconto sui corrispettivi per prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate nell’esercizio di imprese:

PeriodoAliquota di Ritenuta
20280,5%
2029 e ss.1%

Tabella: Aliquota Ritenuta sui Bonifici

Soggetti interessati: Soggetti residenti e stabili organizzazioni in Italia che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale o non si trovino in regime di adempimento collaborativo.

Esclusione: La ritenuta non è operata se il pagamento è eseguito tramite sistemi tracciati (es. bonifico bancario tracciato).

C) Limiti alle Compensazioni

In deroga all’articolo 8, comma 1, della legge 212/2000, i contribuenti che hanno iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori (o carichi affidati agli agenti della riscossione), per importi complessivamente superiori a 50.000 euro (limite precedente: 100.000 euro), con termini di pagamento scaduti e non in essere sospensioni, sono esclusi dalla facoltà di compensazione (art. 17, D.Lgs. 241/1997), salvo i crediti indicati nelle lettere e, f, g del medesimo articolo 17 (ad es., crediti per IVA in detrazione).

Eccezione: La limitazione non opera per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.


VII. Altre misure fiscali.

A) Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero per chi traferisce la residenza fiscale in Italia. Si innalza:

  • a 300.000,00 euro l’importo dovuto forfettariamente per ciascun periodo in cui è valida l’opzione (a fronte dei 200mila euro previsti a legislazione vigente);
  • a 50.000,00 euro (a fronte dei 25mila euro previsti a legislazione vigente) l’importo ridotto dovuto forfettariamente, per ciascun periodo d’imposta, per ciascuno dei familiari per cui può essere esercitata l’opzione (coniuge; figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, dei discendenti prossimi; genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; adottanti; generi e nuore; suoceri; fratelli e sorelle, anche unilaterali).

Le suddette disposizioni si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato a partire dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2026 e che non abbiano risieduto in Italia per almeno nove dei dieci periodi d’imposta antecedenti a quello di validità dell’opzione.

B) Condizioni di accesso al regime forfetario. 

Conferma, per l’anno 2026, l’elevazione a 35.000 euro della soglia relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nell’anno precedente, oltre la quale non è possibile avvalersi del regime forfettario.


Considerazioni Finali e Adempimenti

La Legge di Bilancio 2026 introduce un ampio pacchetto di misure a favore dei lavoratori dipendenti, delle imprese e della previdenza complementare, con decorrenza principalmente dal 1° gennaio 2026 (fatta eccezione per la previdenza complementare, che prevede l’iscrizione automatica dal 1° luglio 2026).

Adempimenti Consigliati

Le aziende sono in particolare invitate a:

  • Aggiornare i sistemi di calcolo delle buste paga per gli scaglioni IRPEF modificati.
  • Valutare eventuali informative ai dipendenti sulle nuove detassazioni e requisiti di accesso.
  • Pianificare le procedure di iscrizione automatica alla previdenza complementare (a partire da luglio 2026).
  • Valutare l’impatto eventuale delle modifiche sul TFR al fondo tesoreria INPS.
  • Valutare gli incentivi occupazionali disponibili per le assunzioni 2026 (attesi norme, decreti e circolari, anche con riferimento all’eventuale rinnovo degli incentivi ex Decreto Coesione).
  • Verificare l’applicabilità delle misure di welfare/genitorialità per donne madri, part-time genitoriale, etc.

Per chiarimenti è possibile rivolgersi alla Società e, per le aree di rispettiva competenza, ai consulenti del lavoro aziendali.


Riferimenti Normativi

  • Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199)

Ciorra Consulting s.r.l.
Labour, Privacy & Hub Service. Consulenza Aziendale

Documento redatto a titolo informativo sulla base dei testi normativi vigenti.

©Ciorra Consulting srl. Tutti i diritti riservati.

Torna in alto